Il Codice della strada prevede che le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al compimento del cinquantesimo anno di età. Se sono state rilasciate o confermate a persone che hanno superato i 50 anni di età la loro validità è limitata a cinque anni. Tutte le altre patenti, comprese quelle speciali sono valide 5 anni, a meno che non siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso, sono valide per 3 anni.
Il nostro caso: persone trapiantate di fegato
La legislazione attualmente in vigore in materia:
Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 Lettera H, Appendice II “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”:
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 Settembre 2003 (“Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva Europea 2000/56/Ce) il quale dispone, al punto 17.1 dell’Allegato III, che “La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo avente un’incidenza sull’idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare”.
La visita per il rilascio o il rinnovo
Per ottenere il rilascio o il rinnovo della patente, bisogna sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica provinciale preposta a tale accertamento; Pertanto le persone interessate dovranno produrre richiesta di visita medica presso le commissioni medico legali con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della patente. I tempi di attesa variano da provincia a provincia ma mediamente si aggirano attorno ai 60 giorni
La visita di idoneità, si richiede presentando un modulo compilato dal curante dove vengono elencate le patologie interessate, unitamente ad un documento di riconoscimento d un certificato del Centro Trapianti in cui è certificato lo stato di salute dell’interessato e la relativa terapia. .
Nel caso in cui si è già titolari di una patente normale (che verrà trasformata), questa andrà esibita alla commissione.
La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza; in tal caso, tuttavia, è discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento.
Nel corso della visita dovrà essere esibita ulteriore documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da uno specialista della malattia cronica interessata); durante la visita ci si può far assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
Quanto successivamente scritto è attinente al rilascio o rinnovo della patente. Per iter burocratici diversi (patenti speciali o particolari situazioni) sarà opportuno contattare le Delegazioni ACI, le Scuole Guida oppure gli Uffici preposti della Motorizzazione Civile di competenza.
All’ atto di presentazione della visita medica occorre essere muniti di:
- patente di guida (per il rinnovo) o documento identità (per il rilascio patente);
- attestazione del versamento del diritto fisso (definito da ogni ASL) da effettuarsi su c.c. postale intestato all’ ASL di appartenenza (D.M. 27.12.1994) – farsi dare il bollettino postale all’atto della domanda di visita medica;
- solo per il rinnovo patente, si dovrà esibire, all’atto della visita, l’attestazione di versamento di € 9,00 SU C/C. POSTALE N. 9001 intestato a Dipartimento Trasporti Terresti – Diritti, l’attestazione di versamento di € 16,00 su C/C POSTALE N. 4028 intestato a Dipartimento Trasporti Terresti – Imposta di Bollo ed una foto tessera recente formato passaporto.
- nel caso di rilascio (conseguimento) della patente o nel caso di conversione della patente posseduta, occorrerà esibire 3 foto tessera, uguali, aggiornate ed in formato passaporto oltre ad una marca da bollo di € 16,00;
- occhiali o lenti per visione da vicino e da lontano, qualora in uso. Per chi utilizza lenti a contatto, è indispensabile recare con se anche prescrizione ottica relativa alla gradazione delle lenti impiegate;
- codice fiscale;
- certificato di invalidità civile relativa certificazione sanitaria;
- documentazione medica disponibile (ultime analisi effettuate -non anteriori a tre mesi – esiti di visite specialistiche con relative terapie in corso prescritte dal centro trapianti – ) – Per casi particolari richiedere informazioni presso gli sportelli ASL all’ atto della domanda di visita medica legale .
La nuova patente debitamente rinnovata, verrà recapitata in contrassegno direttamente alla residenza del titolare della stessa o presso l’indirizzo indicato al momento della visita, entro i tre giorni lavorativi successivi alla data della visita stessa. L’importo del contrassegno, pari a € 6,86 relativi ai costi di spedizione, va corrisposto direttamente al portalettere. Nel caso di ritardo si può telefonare al numero verde del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 800232323.
Nel caso di rilascio o conversione della patente, la nuova patente verrà ritirata direttamente presso il punto di richiesta del documento (Delegazioni ACI, Scuole Guida, Sportelli Motorizzazione Civile).
I costi
Oltre al disagio di doversi recare in diversi ambulatori, quello in questione, quello del medico specialista ecc. con i tempi e le code che il servizio pubblico offre, si devono pagare i vari ticket previsti, se non esenti, inoltre per accedere alla visita della Commissione Medica Speciale si devono pagare: a) una marca da bollo di Euro 16,00; b) un conto corrente postale di Euro 18,59 alla Tesoreria Entrate medicina Legale; c) un Conto Corrente Postale di Euro 5,16 al Dipartimento Trasporti Terrestri Diritti Roma, per un totale di Euro 38,37.
Il ricorso
Purtroppo accade che le Commissioni Mediche Locali, considerino il candidato non idoneo, o rilasciano la validità per un periodo inferiore ai due anni. Va rilevato che se si ritiene l’accertamento dell’idoneità insufficiente o se si ritiene che l’accertamento sia stato condotto in modo superficiale ci si può rifiutare di sottoscrivere il verbale di visita. La prassi più comune è, tuttavia, quella del ricorso; in tal caso si può richiedere di essere sottoposto a una nuova visita di accertamento. Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a:
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex “Mot 5” via G. Caraci, 36 00156 Roma
Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (che è importante farsi rilasciare dopo la visita). La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso ci si potrà far assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
Patente di guida e indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con la patente di guida.
Va tuttavia detto che vanno valutate le capacità alla guida alla luce delle disabilità certificate dalla Commissione di accertamento di invalidità civile. Se il disabile già dispone di patente speciale non ci sono problemi. Se l’invalido è titolare di patente normale al momento della visita di accertamento di invalidità, la Commissione, se ritiene che le patologie rilevate possano incidere sull’idoneità alla guida, segnala il disabile alla Motorizzazione che procede alla convocazione a visita per valutare la permanenza della capacità di guida e convertire, se del caso, la patente normale in patente speciale. Nella stessa sede verrà stabilita anche l’eventuale obbligo all’uso di determinati adattamenti alla guida. (Circolare Ministero dell’Interno 6 febbraio 1996)
Esonero dall’uso della cintura di sicurezza
L’articolo 172 del codice della strada prevede la possibilità dell’esonero dall’obbligo di uso della cintura di sicurezza, per ragioni mediche, tra cui:
– per le persone che risultino affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture di sicurezza; tra queste persone potrebbero rientrare i trapiantati d’organo e quanti effettuano la dialisi peritoneale.
L’esenzione deve risultare da una certificazione medica che attesti l’esistenza delle controindicazioni o dei rischi. Competente al suo rilascio, è l’Unità Sanitaria Locale, attraverso strutture ospedaliere o medico-legali. La certificazione va richiesta da parte della persona interessata. (Decreto Ministero della Sanità 21 aprile 1999)
Ulteriori informazioni sulla patente, il codice della strada, le procedure ecc. consulta il sito www.patente.it