Iter della Legge 210/92
Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di:
- Vaccinazioni obbligatorie
- Trasfusioni
- Somministrazioni emoderivati
- Personale sanitario che si infetta per cause da imputare ai rischi professionali
che abbiano contratto il virus dell’Epatite C e/o il virus dell’AIDS.
PER CHI E’ IN VITA
La Legge prevede un indennizzo attraverso l’assegnazione di un assegno reversibile della durata di 15 anni. E’ cumulabile con ogni altro tipo di sostentamento ed è rivalutato annualmente.
Gli importi originari dell’indennizzo sono:
Per chi ha la doppia patologia (aids +epatite ed epatite B + C) vanno aumentati del +50%.
Pertanto rivolgetevi alla vostra Associazione o al vostro legale di fiducia ed instaurate la causa per gli adeguamenti nonché gli arretrati degli stessi.
Chi beneficia dell’indennizzo è esente da spese sanitarie e dalla quota fissa per la ricetta medica, limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura della patologia per cui è stato riconosciuto l’indennizzo.
PER CHI E’ DECEDUTO
Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente Legge sia derivato o derivi la morte, spetta un assegno una tantum nella misura di 150 milioni da erogare ai soggetti aventi diritto (il coniuge, i figli, i genitori o, se la persona è deceduta in età minore, gli esercenti la patria potestà, fratelli minorenni e maggiorenni).
CHI SONO I BENEFICIARI DELLA LEGGE?
- Persone che hanno riportato lesioni o infermità permanenti a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana (oggi alcune vaccinazioni non sono più obbligatorie ma consigliate).
- Persone che risultino contagiate dal virus dell’AIDS (HIV) o dal virus dell’EPATITE C (HCV) a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati oppure da vaccinazioni.
- Operatori sanitari che, in occasione e durante la prestazione d’opera, abbiano riportato danni a seguito di contatto con sangue infetto solo per il virus dell’AIDS.
- Il coniuge e/o convivente contagiato dal partner ed il figlio contagiato durante la gestazione, purchè la persona infettante rientri nei parametri della legge 210/92 e successive modifiche.
L’indennizzo non va confuso con il risarcimento del danno, che ha una portata più ampia, perché presuppone una responsabilità civile e/o penale di chi ha causato il danno.
La sentenza 21060 del 27.11.’98, emanata dal Tribunale Civile di Roma, Sez. I, ha riconosciuto, per la prima volta, la responsabilità del Ministero della Sanità per i danni fisici e morali riportati alle persone contagiate a seguito delle somministrazioni di sangue e/o emoderivati.
La sentenza condanna il Ministero della Sanità per avere, sino al 1991, negligentemente ritardato il ritiro dei farmaci non trattati al calore virucidico.
Secondo tale sentenza, pur essendo noto che negli anni ‘70/’80 si era sviluppata l’infezione da Epatite C e poi quella micidiale da AIDS, e che queste erano evitabili col trattamento a caldo antivirucidico, il Ministero attese sino al 1988 per disporre l’obbligo del ritiro dei farmaci non trattati al calore e solo nel 1993 di quelli non trattati contro l’Epatite C.
Il Ministero della Sanità è stato quindi condannato a risarcire economicamente il danno per una somma pari a lire 400.000.000 ad ogni singola persona, dietro una causa individuale.
Si è a conoscenza del fatto che il Ministero della Sanità ha gia fatto ricorso alla Corte d’Appello sulla sentenza.
LA RICHIESTA PER L’INDENNIZZO
La domanda è da presentarsi al Ministero della Sanità attraverso la propria Azienda Sanitaria di appartenenza, purchè rientri nei parametri di legge.
La domanda deve essere redatta in carta semplice, firmata dell’interessato o da chi esercita la tutela e datata.
Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti:
- Certificazione medica nella quale dove si documenta l’avvenuta somministrazione di sangue e/o emoderivati o dell’avvenuta vaccinazione.
- Copia della cartella clinica dove si documenta l’avvenuta somministrazione di sangue e/o emoderivati o dell’avvenuta vaccinazione.
- Foglio redatto da un medico dove viene riportata la data della prima diagnosi di Epatite cronica e/o di infezione del virus dell’AIDS.
- Certificato di nascita.
- Stato di famiglia (se minorenne).
- Stato di famiglia più certificato di morte (se deceduto).
Termini di legge
Per i danni causati da Epatiti postrasfusionali il termine è di 3 ANNI da quando l’interessato dimostra di essere venuto a conoscenza del danno; per l’HIV è di 10 anni.
Per le persone danneggiate prima della legge i 3 ANNI partono dal 21 marzo 1992.
L’indennizzo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA
La Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) redige un verbale sugli accertamenti eseguiti e formula un giudizio diagnostico per le infermità e le lesioni riscontrate, nonchè sul nesso di causalità tra la trasfusione o la somministrazione di emoderivati o da vaccinazione, assegnando una percentuale di gravità per la patologia.
Il verbale viene inviato alla Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) che provvederà poi ad inoltrare tutta la documentazione al Ministero della Sanità affinché venga data poi risposta al cittadino infettato.
E possibile fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica. ll Ministero della Sanità, sentito l’ufficio medico-legale, decide sulla validità del ricorso. La comunicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla decisione.
Se non viene accolto il ricorso, l’interessato potrà rivolgersi al giudice ordinario competente entro 1 anno.
Se la domanda è già stata inoltrata ed il paziente si aggrava, è possibile richiedere la revisione entro 6 mesi da quando è reso noto il peggioramento. La richiesta va inoltrata al Ministero della Sanità tramite l’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.
ESAMI DA ESEGUIRE PER ISTRUIRE LA PRATICA
- ANTI HCV + TEST DI CONFERMA;
- HCV-RNA (PCR);
- Carica virale semi/quali quantitativa;
- Genotipo;
- AST;
- ALT;
- GGT;
- ALP;
- BILIRUBINA;
- CHE;
- INR;
- COLESTEROLO;
- ALBUMINA;
- QUADRO PROTEICO ELETTROFORETICO;
- EMOCROMO;
- ALFA-FP;
- CA 19.9;
- ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE ED INFERIORE;
- CONSULENZA (CON DIAGNOSI CONCLUSIVA) DA UN GASTROENTEROLOGO O DA UN MEDICO DELLE MALATTIE INFETTIVE (DA ESEGUIRSI SUCCESSIVAMENTE DOPO AVER OTTENUTO GLI ESAMI EMATOLOGICI ED OCOGRAFICI).
Tutti gli esami devono essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche e devono essere rilasciati da meno di sei mesi.
FAX SIMILE DI RICORSO
r.r.r. Spett.le
MINISTERO DELLA SALUTE
in persona del Ministro
pro tempore
Piazzale dell’Industria n. 20
00144 ROMA
Città di residenza e data
………………………………… / MINISTERO DELLA SALUTE
lo sottoscritto/a ……………………………………lamento la contrazione dell’infezione da HCV in occasione delle ripetute trasfusioni subite durante i ricoveri intervenuti presso ……………………………..
Mi venne effettuato un primo riscontro di positività al virus HCV nel…………………………………… successivamente diagnosticata l’epatopatia irreversibile. Attualmente sono affetto da epatopatia cronica HCV.
Per le ragioni esposte dunque, ed in considerazione della Vostra diretta responsabilità omissiva per aver violato le regole di comune prudenza ovvero le leggi ed i regolamenti alla cui osservanza eravate e siete tuttora vincolati a causa della Vostra posizione preminente nell’organizzazione del sistema della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e nella produzione e commercializzazione degli emoderivati, intendo richiedervi, unitamente all’erogazione dell’indennizzo ex L. 210/1992, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da me subiti in seguito all’infermità contratta.
Pertanto, Vi invito e formalmente diffido a contattarmi tempestivamente presso il mio domicilio sito in ………………………..al fine di valutare la possibilità di raggiungere un accordo sulla liquidazione stragiudiziale dei danni patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale tutti da me subiti in seguito ed a causa delle succitate somministrazioni.
In difetto, mi riterrò libero di dare corso, senza altro avviso, alle azioni legali.
La presente ha inoltre espresso valore interruttivo della prescrizione.
In fede
RICHIESTA MODELLO ISTAT PER CAUSA MORTE
Da presentare dove risiedeva la persona deceduta.
All’A.S.L. N…..
Ufficio Igiene
Via…………….
CAP…….Città………………
Oggetto: richiesta certificato di morte necroscopico con allegata scheda ISTAT di mortalità (documentazione sanitaria riservata).
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………….prov. (…..) il………………………………………………. residente a……………………………..prov. (…..) via……………………………………………. richiede il certificato di morte del/della Signor/Signora …………………………………. ……………………………………………. (grado di parentela) ……………………………………. nato/a a…………………………………. prov.(…..) il ……………………………………………… residente a …………………………………….prov. (…..) via…………………………………….. deceduto/a a …………………………………..prov. (…..) il……………………………………….
Per uso…………………………………………………………………………………………………
Si autorizza il trattamento dei dati sensibili.
…………………………lì …………………(data)
In fede…………………………
(firma del richiedente)
Recapito telefonico n ………………………..
Indirizzo: …………………………………………………